Agevolazioni Allarmi e Videosorveglianza scopriamole insieme
Bonus Fiscale 2021 per le ristrutturazioni edilizie e Sistemi di Sicurezza
La Legge di Bilancio 2021 (1) ha prorogato il bonus fiscale per le ristrutturazioni edilizie(2), nella misura del 50% per le spese sostenute fino al 31.12.2021.
Il bonus opera sotto forma di detrazione dall’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione delle abitazioni e delle parti comuni negli edifici residenziali(3).
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa. Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta(4).
Si tratta di una novità di grande interesse per i sistemi di sicurezza, considerato che la legge(5) agevola espressamente gli interventi sugli immobili residenziali “relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi”. In particolare, in base alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate(6) sono agevolabili:
Sulle singole unità abitative
- Allarme/sistemi antifurto (finestre esterne: installazione, sostituzione dell’impianto o riparazione con innovazioni; apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline; fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati).
Sulle parti condominiali
- Allarme (riparazione senza innovazioni(7) dell’impianto o riparazione con sostituzione di alcuni elementi).
CHI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’Irpef. In particolare, l’agevolazione spetta non soli ai proprietari, ma anche ai titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) ed agli inquilini di un immobile.
SPESE DETRAIBILI
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:
- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
- le spese per l’acquisto dei materiali;
- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- l’imposta sul valore aggiunto.
COSA SI DEVE FARE PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE
Presupponendo che i lavori siano svolti dal proprietario e considerato che gli interventi sull’impianto di sicurezza non comportano di regola l’apertura di un cantiere né la necessità di richiedere autorizzazioni, per poter fruire della detrazione per il contribuente sarà sufficiente:
1) effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale cosiddetto “parlante”, dal quale cioè risultino:
- causale del versamento (riferimento all’art. 16-bis del TUIR);
- codice fiscale del soggetto che paga;
- codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
NOTA BENE: Al momento del pagamento del bonifico, banche e poste devono operare una ritenuta, a titolo di acconto dell’imposta dovuta dall’impresa che effettua i lavori, che a partire dal 1° gennaio 2015 passa dal 4% all’8%, secondo quanto ha previsto la Legge di Stabilità 2015 (art. 1, comma 657).
2) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile(8).
3) conservare ed esibire, a richiesta degli uffici finanziari, i seguenti documenti:
- le ricevute dei bonifici di pagamento nonché le fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (=autocertificazione) in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili;
- le ricevute di pagamento dell’IMU, se dovuta;
- la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito)(9).
NOTA BENE: Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, il contribuente, in luogo di tutta la documentazione prevista, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.
Se invece vuoi avere più dettagli visita il sito dell’Agenzia per le Entrate all’indirizzo http://www.agenziaentrate.gov.it/
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- Ex "legge di stabilità", prima ancora "legge finanziaria".
- La norma di riferimento è l’art. 16-bis del DPR 917/1986 TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), come introdotto con il D.L. 201/2011 e dalla relativa legge di conversione, che hanno reso permanente l’agevolazione sulle ristrutturazioni edilizie, nella misura del 36% (elevata al 50% fino al 31 dicembre 2021), precedentemente prorogata di anno in anno.
- Quando gli interventi di ristrutturazione sono realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale, dell’arte o della professione, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%.
- Esempio: se la quota annua detraibile è di 1.200 euro e l’Irpef da pagare nell’anno in questione ammonta a 1.000 euro, la parte residua della quota annua detraibile (200 euro) non può essere recuperata.
- 16-bis citato, comma 1 lett. f).
- Si veda la guida dell’Agenzia delle Entrate “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”.
- Sulle parti condominiali sono agevolabili anche gli interventi di manutenzione ordinaria.
- Se i lavori non sono eseguiti dal proprietario, ma dal detentore dell’immobile (esempio: inquilino, usufruttuario etc.), occorre indicare anche gli estremi di registrazione dell’atto o contratto in base al quale l’immobile è detenuto (esempio: del contratto di locazione).
- In aggiunta a tali documenti, se i lavori non sono eseguiti dal proprietario, ma dal detentore dell’immobile, occorre che il contribuente alleghi anche dichiarazione di consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori.
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